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Badanti esentate dal pagamento dell’indennità di ospitalità temporanea

Venezia, 5 maggio 2017 – Niente più “indennità di ospitalità” aggiunta al canone di locazione nel caso di presenza in casa – con regolare contratto di lavoro – di assistenti familiari e badanti.

Un “parere” della Regione Veneto del 2011 era stato interpretato, dall’Ater di Venezia e da altre Ater, nel senso di considerare le persone che prestano servizio di assistenza socio-sanitaria alle famiglie come ospiti temporanee. In quanto tali erano tenute a corrispondere, come previsto dalla legge regionale che regola l’edilizia residenziale pubblica, il due per cento del proprio reddito a titolo di “indennità di occupazione”.

Recentemente, a seguito di considerazioni e richieste pervenute da inquilini e parti sociali, l’Ater di Venezia ha deciso di adottare una interpretazione meno restrittiva. Dal 1° gennaio scorso nei casi di ospitalità autorizzata di persone che prestano assistenza a componenti del nucleo familiare assegnatario per ragioni di tipo socio-sanitario, cioè assistenti familiari o “badanti” con regolare contratto di lavoro, non è dovuta alcuna indennità mensile aggiuntiva al canone di locazione. Resta l’obbligo di richiedere l’autorizzazione a ospitare la persona assunta.

L’esenzione si applica solo se chi presta assistenza non percepisce altri redditi, e indipendentemente dalla sua residenza anagrafica. Decorre dal 1° gennaio 2017 e per beneficiarne, o per ottenere il rimborso dell’indennità eventualmente pagata dal 1° gennaio 2017 in poi, gli assegnatari interessati possono rivolgersi al Servizio Utenza dell’Ater telefonando allo 041.798903: un addetto verificherà la situazione e fornirà le opportune indicazioni.

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